La normativa sulle cabine elettriche, facciamo chiarezza

Normativa cabine elettriche

I compiti principali delle cabine elettriche sono di solito la trasformazione, la conversione, la regolazione o lo smistamento dell’energia elettrica.

Le cabine di trasformazione sono il complesso dei conduttori, delle apparecchiature e dalle macchine atte a trasformare la tensione fornita delle linee MT ai valori di alimentazione delle linee BT.

L’obiettivo della manutenzione alle cabine elettriche è quello di mantenerle in stato di sicurezza ed efficienza per prevenire guasti e malfunzionamenti.

La realizzazione e la manutenzione delle cabine elettriche è normata dal Codice Civile e dai seguenti obblighi di legge: artt 15, 64, 71 e 86 del D.Lgs 81/08 e art, 8 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e, infine, da una serie di norme tecniche CEI.

Le leggi e la normativa tecnica manutenzione cabine

Il Decreto Legge n.81/08 e s.m. tratta la materia della prevenzione come criterio essenziale per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico nell’Art. 15 stabilisce come principale elemento “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”. Ciò vale sia per le cabine private che per quelle pubbliche.

L’Art. 64 del medesimo Decreto rafforza il concetto spiegando che “il datore di lavoro provvede affinché sui luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Entrando nello specifico la Norma CEI 0-10 denominata “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” e pubblicata nel 2002 ma ancora in vigore, fornisce gli elementi utili per una corretta gestione della manutenzione degli impianti elettrici. Evidenzia anche le procedure necessarie durante le fasi di manutenzione al fine di rendere sicuro il lavoro degli operatori e garantire, per quanto possibile, la funzionalità dell’impianto elettrico.

Nel 2015 è uscita la seconda normativa la CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”. Questa norma fornisce tutte le disposizione tecniche obbligatorie all’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il corretto funzionamento ed esercizio delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT e dei relativi impianti connessi.

Chi può fare manutenzione alle cabine elettriche?

Tutte le norme sopracitate prevedono che i manutentori siano composti da personale altamente qualificato e preparato. Infatti la manutenzione delle cabine elettriche è un’attività piuttosto complessa.

Andando nello specifico la Norma CEI 78-17 all’Art. 4.1. prevede che “l’impresa manutentrice degli impianti elettrici deve essere abilitata e possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 e s.m. Nel caso di una società proprietaria degli impianti che affidi parzialmente o totalmente l’attività di manutenzione ad altra impresa, al datore di lavoro/committente incombe la responsabilità di scelta relativa all’impresa appaltatrice e della verifica dell’idoneità tecnico-professionale del personale di quest’ultima, come richiesto dall’Art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.”.

In pratica chi affida l’attività di manutenzione è responsabile di eventuali problemi, se non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale del personale della ditta che prende in carico la manutenzione.

Può lavorare all’interno di una cabina solamente il personale che è stato addestrato per tali attività in modo specifico e su determinate tipologie di impianto. Naturalmente sono previste dalla legge formazioni periodiche ed accertamenti.

L’Art. 5 della CEI 78-17 spiega il profilo professionale che deve avere un manutentore:

il manutentore deve essere una Persona Esperta in ambito elettrico (PES) e deve possedere, in ogni caso e come minimo, tutti i requisiti previsti per il Preposto ai Lavori (PL); gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori di natura elettrica (fuori tensione o in prossimità) devono possedere i requisiti previsti per le Persone Esperte (PES) o per le Persone Avvertite (PAV); gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori di natura non elettrica o su impianti elettrici fuori tensione e in sicurezza possono essere Persone Comuni (PEC). Il manutentore e/o gli addetti alla manutenzione che eseguono i lavori di manutenzione sotto tensione in MT, devono essere alle dipendenze di una società autorizzata a tali lavori gli interventi manutentivi da considerare nella formazione del personale impiegato nelle attività di manutenzione sono, come minimo, quelli previsti nella norma CEI di riferimento e nelle schede di manutenzione afferenti alle reali tipologie di impianti su cui interviene il manutentore”.

Glossario sigle spiegate nella Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”:

  • PES: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
  • PAV: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
  • PEC: persona comune e non avvertita in ambito elettrico;
  • PL: persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell’attività manutentiva sul posto di lavoro.

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